11 marzo 2020
La diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti adottati dalle autorità per arginarne il contagio stanno generando forti ripercussioni sull’operatività delle nostre imprese, con il rischio concreto dell’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Pertanto, è fondamentale valutare se tale situazione possa esonerare da responsabilità contrattuale le aziende impossibilitate ad adempiere i propri obblighi commerciali invocando l’operatività della clausola di forza maggiore.
Più concretamente: un’azienda impossibilitata a consegnare la merce al committente entro il termine pattuito, perché costretta a sospendere in tutto o in parte la produzione o la distribuzione a causa delle restrizioni dovute alle misure di contenimento del virus, come può tutelarsi?
Prima di dare risposta a tale domanda è necessario fare una distinzione tra i contratti commerciali sottoposti alla normativa nazionale (dove fornitore e committente hanno sostanzialmente sede in Italia) e i contratti internazionali (dove il committente dell’azienda italiana ha sede all’estero).
La normativa nazionale non dà una definizione di “forza maggiore”, ma individua nell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore e nell’eccessiva onerosità della prestazione, per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili, le cause che escludono la responsabilità derivante dall’inadempimento contrattuale (articoli 1256, 1463, 1464 e 1467 codice civile).
Quindi, le imprese che non possono evadere gli ordini delle commesse a causa della sospensione o del rallentamento dell’attività, conseguente ai provvedimenti di contenimento del contagio da Covid-19, non possono ritenersi responsabili del ritardo nell’esecuzione della prestazione finché perdura l’impossibilità di svolgere regolarmente l’attività a causa delle misure restrittive.
A livello internazionale la “forza maggiore” (spesso indicata con il termine “hardship”) è contemplata nella Convenzione di Vienna del 1980 e nei principi Unidroit, i quali prevedono che la parte inadempiente sia esonerata da responsabilità.
La maggior parte dei contratti internazionali contiene la clausola di forza maggiore, che esenta da responsabilità una parte per il mancato o ritardato adempimento di un obbligo contrattuale laddove tale ritardo o inadempimento sia imputabile ad un evento “straordinario”, ma, affinché possa invocarsi la clausola di forza maggiore, è necessaria la ricorrenza dei seguenti presupposti:
1) l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato;
2) la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto;
3) l’insormontabilità del fatto che costituisce impedimento alla prestazione o dei suoi esiti.
Ebbene, non sembra potersi dubitare del fatto che l’evento coronavirus e le implicazioni negative sul regolare svolgimento dell’attività di molte aziende rientrino nel concetto di forza maggiore. In tal caso, però, le aziende coinvolte dovranno comunicare alla controparte il verificarsi dell’evento di forza maggiore e della propria intenzione di avvalersene, fornendo all’altro contraente le informazioni sulla situazione e sugli sviluppi di essa, manifestando la volontà di posticipare l’adempimento della prestazione a quando si renderà possibile o, in alternativa, la volontà di ottenere la risoluzione del contratto.
E’, tuttavia, evidente che la diffusione del Covid-19 e la sua riconducibilità a una causa di “forza maggiore” si ripercuoteranno nel tessuto economico del paese con riferimento a tutti i rapporti commerciali che vedono le nostre imprese come produttori e/o fornitori di beni e servizi, ma anche come committenti di essi, perché anche le aziende estere coinvolte da provvedimenti restrittivi attuati dalle autorità per arginare la diffusione del virus saranno altrettanto legittimate ad invocare la causa di “forza maggiore”.
Negli ultimi tempi, per maggior tutela nei rapporti commerciali di scambio di merci e servizi, ma anche nelle compravendite di attività, le parti hanno iniziato a far inserire nei contratti e nei preliminari di una trattativa commerciale la "clausola Coronavirus" per cautelarsi sulle conseguenze dell’eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione e, nella vendita di attività commerciali, per il caso che l'attività non ritorni ai ricavi positivi precedenti all’epidemia del coronavirus.
Nei rapporti commerciali è, dunque, arrivata la "clausola coronavirus" per difendersi dalle ricadute economiche.
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