27 marzo 2020
Le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del propagarsi del Coronavirus hanno posto molte questioni, una su tutte è la legittimità o meno dello spostamento del genitore separato per raggiungere i figli minori che si trovano presso l’altro genitore o l’affidatario.
Come ben sappiamo, la situazione di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento ci hanno costretto a un cambiamento radicale delle nostre abitudini, determinando una progressiva compressione delle libertà individuali per tutelare il primario “diritto alla salute” garantito dalla costituzione.
Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, che all’art. 1 impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
Molti genitori separati si sono, quindi, trovati ad affrontare la questione se i loro spostamenti per andare a prendere e riportare i figli minori presso il genitore “collocatario” potessero considerarsi necessari o meno e, dunque, se fossero leciti o meno.
La frequentazione dei genitori rappresenta un diritto fondamentale dei figli minori riconosciuto dalla legge, e di norma è regolamentato per i tempi e modalità di permanenza presso ciascun genitore da provvedimenti giudiziali. Il Governo ha cercato di fare subito chiarezza in proposito pubblicando sul proprio sito istituzionale una FAQ, nella quale si evidenzia che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”.
Ne discende, pertanto, che i succitati decreti non hanno sospeso gli effetti dei provvedimenti giudiziali inerenti la regolamentazione del diritto di visita dei figli, con la conseguenza che il genitore presso cui il minore è prevalentemente collocato dovrà consentire, anche in tempi di Coronavirus, il normale alternarsi dei figli secondo quanto concordato con l’altro genitore o stabilito nel provvedimento giudiziale.
Tutto chiaro allora? Si e no.
Perché con il susseguirsi della decretazione d’urgenza sono state ulteriormente inasprite le limitazioni degli spostamenti, prevedendosi nel DPCM del 22 marzo 2020 «il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute: conseguentemente all’art. 1, comma 1 lettera a) del DPCM 8/3/2020 le parole “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse».
Sebbene la lettura di quest’ultimo decreto possa indurre a una interpretazione restrittiva degli spostamenti da un comune all’altro ove non trovino giustificazione in esigenze di lavoro indifferibili o motivi di salute, non pare tuttavia potersi obiettare sulla permanenza del diritto di visita dei figli minori e sulla conseguente liceità dello spostamento del genitore a ciò finalizzato. Al riguardo risulta fugare ogni dubbio il D.L. 25 marzo 2020, laddove all’art. 1, comma 2 lettera a) chiarisce che sono, comunque, consentiti gli spostamenti individuali motivati, oltre che da esigenze di lavoro e salute, anche da situazioni di necessità o urgenza, ovvero da altre specifiche ragioni, nelle quali rientra certamente l’esercizio del diritto di visita.
Non di meno, la situazione emergenziale che stiamo vivendo, nella quale ciascuno è chiamato a importanti sacrifici a fronte della tutela della salute propria e della collettività, impone ad entrambi i genitori un comportamento improntato al buon senso e teso ad attenuare la conflittualità, cercando il più possibile di tranquillizzare i minori che vivono anch’essi lo stress di questa difficile e inedita situazione.
E’ perciò importante che i genitori siano ragionevoli nel coniugare il diritto di visita con le finalità proprie dell’attuale legislazione di emergenza Covid-19, evitando di esporre i bambini a situazioni potenzialmente a rischio, quali il condurli in abitazioni ove il genitore non collocatario vive con i nonni dei bambini, se malati, o con soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Coronavirus.
Non solo, la straordinarietà degli eventi rappresenta un’occasione per trovare nuove soluzioni per lo svolgimento delle modalità di frequentazione genitori-figli, ad esempio incentivando la comunicazione digitale attraverso video chiamate che includano momenti di gioco e svago per i più piccoli e, comunque, utilizzando un più proficuamente le tecnologie digitali rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi.
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